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[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D' ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]L'esercizio provvisorio per gli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'anno finanziario 1919-920, autorizzato colla legge 31 luglio 1919, n. 1306, e' prorogato sino a che gli stati medesimi non sieno tradotti in legge, e non oltre il 31 marzo 1920. 1
[7]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[8]Data a Roma, addi' 2 dicembre 1919.
[9]VITTORIO EMANUELE.
[10]Scialoja.
[11]Visto, Il guardasigilli: Mortara.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 8 aprile 1920, n. 431
1La L. 8 aprile 1920, n. 431 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "L'esercizio provvisorio per gli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'anno finanziario 1919-920, autorizzato colla legge 28 dicembre 1919, n. 2510, e' prorogato sino a che gli stati medesimi siano tradotti in legge".
Testo in vigore dal 5 maggio 1920 al 16 dicembre 2009
