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[1]Al numero 4 dell'articolo 2 della legge del 26 gennaio 1865, n. 2136, e' sostituito il seguente:
[2]4° Le costruzioni o porzioni di costruzioni rurali coi loro accessori, quando appartengano allo stesso proprietario dei terreni cui servono, e siano inoltre destinate:
- A)All'abitazione di coloro che attendono col proprio lavoro alla manuale coltivazione della terra;
- B)Al ricovero del bestiame necessario per quella coltivazione, o alimentato da quei terreni;
- C)Alla conservazione e prima manipolazione dei prodotti agrari dei terreni, non che alla custodia e conservazione delle macchine e degli attrezzi che servono alla coltivazione dei terreni medesimi.
Testo in vigore dal 6 giugno 1877 al 16 dicembre 2009
