Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 giugno 1877 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]L'agente procede alle rettificazioni e alle iscrizioni di ufficio, e quindi forma una tabella nella quale si noteranno per ogni possessore i fabbricati e i redditi denunziati, confermati, rettificati, iscritti d'ufficio o concordati.
[2]La tabella e' pubblicata mediante deposito nell'ufficio comunale per il corso di 30 giorni, e con manifesto del sindaco che indica il luogo, i giorni e le ore in cui gl'interessati possono esaminarla.
Testo in vigore dal 6 giugno 1877 al 16 dicembre 2009
