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[1]Le schede debbono essere consegnate, entro il febbraio 1878, all'agente pei fabbricati posti nei comuni capoluoghi di agenzia, e al sindaco pei fabbricati posti negli altri comuni.
[2]Coloro che non consegnano la scheda nel detto termine, ovvero la consegnano senza iscrivervi reddito o senza variazioni negli altri dati, si ritengono avere rispettivamente confermato il reddito precedentemente accertato e i dati contenuti nei registri catastali.
Testo in vigore dal 6 giugno 1877 al 16 dicembre 2009
