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[1]Sotto la dipendenza del Consiglio di amministrazione, un direttore provvedera' all'esercizio delle ferrovie predette.
[2]Il direttore, il cassiere centrale e il ragioniere centrale saranno nominati per decreto Reale, sentito il Consiglio d'amministrazione.
[3]Le nomine e le promozioni dei capi di servizio saranno fatte per decreto Ministeriale, sentito egualmente il Consiglio di amministrazione.
[4]Le nomine e le promozioni di tutti gli altri impiegati ed agenti saranno fatte dal Consiglio di amministrazione sulla preposta, del direttore.
[5]Per tutto il personale in servizio e pei relativi organici restano ferme le disposizioni dell'ultimo capoverso dell'art. 27ter della Convenzione approvata colla legge 29 giugno 1876, n. 3181 (Serie 2ª).
Testo in vigore dal 10 luglio 1878 al 16 dicembre 2009
