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[1]Una Ragioneria centrale verifichera', riassumera' e terra' in evidenza i risultati dei conti, delle riscossioni e delle spese.
[2]Presso la predetta Ragioneria un ufficio della Corte dei Conti esercitera' il riscontro degli introiti e dei pagamenti.
[3]Al rendiconto generale, di cui all'art. 65 della legge 22 aprile 1869, n. 5026, sull'amministrazione dello Stato e sulla Contabilita' generale, sara' unito a corredo il conto speciale di questa Azienda ferroviaria.
Testo in vigore dal 10 luglio 1878 al 16 dicembre 2009
