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L'Amministrazione delle strade ferrate, di cui nell'articolo 4, sara' posta sotto la dipendenza del Ministro dei Lavori Pubblici, il quale vi provvedera' mediante un Consiglio di amministrazione, composto di un presidente e di sei consiglieri estranei ai due rami del Parlamento, nominati per decreto Reale, sentito il Consiglio dei Ministri.
Testo in vigore dal 10 luglio 1878 al 16 dicembre 2009
