Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 gennaio 1883 al 14 gennaio 1884. Leggi il testo vigente →
Gli interventi su questo articolo(3)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 1 luglio 1880, n. 5525
4La L. 1 luglio 1880, n. 5525 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che l'esercizio delle strade ferrate dell'Alta Italia, assunto dal Governo in virtu' del presente articolo, sara' continuato per conto diretto dello Stato fino al 31 dicembre 1881.
L. 25 dicembre 1881, n. 545
6La L. 25 dicembre 1881, n. 545 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che l'esercizio provvisorio delle ferrovie dell'Alta Italia, assunto dal Governo in forza della presente legge, sara', dal 1° gennaio 1882, continuato fino al 31 dicembre dello stesso anno.
L. 24 dicembre 1882, n. 1143
7La L. 24 dicembre 1882, n. 1143 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che l'esercizio provvisorio delle ferrovie dell'Alta Italia e delle ferrovie Romane, assunto dal Governo in forza della presente legge, sara' continuato dal 1° gennaio al 31 dicembre 1883.
Testo in vigore dal 13 gennaio 1883 al 14 gennaio 1884
