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Dopo il 31 dicembre 1873 sara' presentata al Parlamento una relazione particolareggiata sull'andamento dell'amministrazione delle ferrovie predette, un'altra dopo il 31 dicembre 1879, ed una terza riassuntiva entro sei mesi dopo scaduto il termine del 30 giugno 1880, stabilito dall'articolo 4.
Testo in vigore dal 10 luglio 1878 al 16 dicembre 2009
