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[1]Il pareggiamento delle tariffe stabilito per le linee della Lombardia e dell'Italia centrale coll'art. 45 del capitolato annesso alla Convenzione 30 giugno 1864 per la cessione delle strade ferrate dello Stato, approvata colla legge 14 maggio 1865, n. 2279, sara' esteso alle linee venete che fanno parte della rete riscattata dell'Alta Italia.
[2]E' data facolta' al Governo di adottare, colle riforme di tariffe che credera' opportune, i provvedimenti necessari per compensare in tutto o in parte le diminuzioni di proventi che saranno per derivare dal suddetto pareggiamento.
Testo in vigore dal 10 luglio 1878 al 16 dicembre 2009
