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[1]Le tariffe e le relative condizioni fondamentali, che ora si trovano in vigore pei trasporti selle ferrovie di cui trattasi, prenderanno la denominazione di tariffe normali e non potranno essere aumentate se non per legge, salvo il disposto dell'articolo seguente.
[2]Una modificazione generale delle tariffe suddette al disotto dei massimi normali non potra' essere fatta che per decreto Reale, sentito il Consiglio dei Ministri.
[3]Il Ministro dei Lavori Pubblici potra', sentito il Consiglio di amministrazione, addivenire a convenzioni di servizio cumulativo con altre Amministrazioni ferroviarie, ed autorizzare quelle modificazioni parziali delle tariffe che saranno ritenute convenienti per conseguire lo sviluppo del traffico unitamente all'incremento dei prodotti.
[4]Stara' nelle facolta' del Consiglio di amministrazione lo stabilire le tariffe locali e di ritorno, e di organizzare corse di piacere a prezzo ridotto, ed accordare facilitazioni pei treni ordinari in occasione di feste, mercati e simili.
[5]Le tariffe e le relative condizioni fondamentali, ora in vigore per l'esercizio della rete dell'Alta Italia, saranno pubblicate in extensum sulla Gazzetta Ufficiale del Regno nei primi otto giorni dopo la promulgazione della presente legge.
Testo in vigore dal 10 luglio 1878 al 16 dicembre 2009
