Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 aprile 1912 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

[1]Coloro che, da non meno di quindici anni, a partire dalla maggiore eta', esercitano odontoiatria e protesi dentaria, pure pubblicamente e personalmente, potranno essere autorizzati a continuare l'esercizio stesso, sempre che la idoneita' loro sia riconosciuta in base a titoli o documenti ritenuti sufficienti dalla commissione di cui all'art. 3, sentito il parere del Consiglio sanitario della rispettiva provincia. La tassa, di cui all'articolo precedente, dovra' essere pagata anche da coloro che sono contemplati dal presente articolo.

[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a Roma, addi' 31 marzo 1912.

[4]VITTORIO EMANUELE.

[5]GIOLITTI - CREDARO.

[6]Visto, Il guardasigilli: FINOCCHIARO-APRILE.

Testo in vigore dal 15 aprile 1912 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1912-03-31;298~art4 · fonte del testo

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