Art. 3
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[1]Coloro i quali, pur non essendo provvisti di regolare diploma, esercitano da non meno di otto anni, a partire, dalla maggiore eta', personalmente e pubblicamente, odontoiatria e protesi dentaria, saranno ammessi entro un anno dalla promulgazione della presente legge a dare una prova di idoneita' dinanzi a una commissione esaminatrice, secondo le norme che verranno stabilite d'intesa fra i ministri dell'interno e della pubblica istruzione, e, conseguentemente, in base al certificato di idoneita' conseguito, si intenderanno abilitati alla continuazione dello esercizio.
[2]Varra' come titolo agli effetti sopraddetti un certificato comprovante la frequenza per un triennio ai corsi di odontoiatria in Universita' nazionali o in scuole estero di carattere governativo o riconosciute dallo Stato.
[3]La tassa di diploma per questa abilitazione sara' di L. 200.
Testo in vigore dal 15 aprile 1912 al 22 dicembre 2008
