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[1]Coloro i quali, pur non essendo provvisti di regolare diploma, esercitano da non meno di otto anni, a partire, dalla maggiore eta', personalmente e pubblicamente, odontoiatria e protesi dentaria, saranno ammessi entro un anno dalla promulgazione della presente legge a dare una prova di idoneita' dinanzi a una commissione esaminatrice, secondo le norme che verranno stabilite d'intesa fra i ministri dell'interno e della pubblica istruzione, e, conseguentemente, in base al certificato di idoneita' conseguito, si intenderanno abilitati alla continuazione dello esercizio.

[2]Varra' come titolo agli effetti sopraddetti un certificato comprovante la frequenza per un triennio ai corsi di odontoiatria in Universita' nazionali o in scuole estero di carattere governativo o riconosciute dallo Stato.

[3]La tassa di diploma per questa abilitazione sara' di L. 200.

Testo in vigore dal 15 aprile 1912 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1912-03-31;298~art3 · fonte del testo

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