Art. 2
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Il ministero della pubblica istruzione provvedera' ad istituire gradualmente, presso le facolta' mediche del Regno, corsi di odontoiatria e protesi dentaria da darsi per incarico, sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione.
Testo in vigore dal 15 aprile 1912 al 22 dicembre 2008
