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I crediti di massa dei militari del Corpo Reale equipaggi saranno prescritti:
- a)per i militari morti in attivita' di servizio o in congedo illimitato, due anni dopo il giorno della morte, e per quelli in navigazione, o altramente assenti, due anni dopo il giorno in cui sara' pervenuta al comando del corpo la notizia della morte;
- b)per i militari i quali abbiano compiuta la ferma temporanea, cinque anni dopo terminata la ferma stessa.
Testo in vigore dal 30 giugno 1887 al 16 dicembre 2009
