Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 giugno 1887 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

I crediti di massa dei militari del Corpo Reale equipaggi saranno prescritti:

  • a)per i militari morti in attivita' di servizio o in congedo illimitato, due anni dopo il giorno della morte, e per quelli in navigazione, o altramente assenti, due anni dopo il giorno in cui sara' pervenuta al comando del corpo la notizia della morte;
  • b)per i militari i quali abbiano compiuta la ferma temporanea, cinque anni dopo terminata la ferma stessa.

Testo in vigore dal 30 giugno 1887 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1887-06-23;4616~art1 · fonte del testo

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