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A cominciare dall'esercizio corrente, tanto nel bilancio dell'entrata dello Stato, quanto nel bilancio della spesa del Ministero della pubblica istruzione verra' iscritta la somma occorrente per il pagamento degli stipendi al personale della scuola nella misura stabilita dall'articolo precedente.
Testo in vigore dal 29 gennaio 1904 al 16 dicembre 2009
