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[1]E' obbligatoria, per parte degli interessati, la presentazione annuale dei libretti, perche' siano confrontati con le scritture del Ministero, e vi sieno inscritti gli interessi maturati.
[2]L'inosservanza di questa prescrizione, oltre agli effetti di cui nel precedente articolo, libera l'Amministrazione da ogni responsabilita' in caso di errori o di frodi verificatisi nel tempo successivo all'ultima presentazione del libretto.
Testo in vigore dal 18 luglio 1902 al 16 dicembre 2009
