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[1]E' prescritto, a vantaggio della Cassa nazionale di previdenza per la vecchiaia e la invalidita' degli operai, il libretto della Cassa postale di risparmio portante credito non superiore ad una lira al compiersi di tre anni dalla data dell'ultima operazione di versamento, o domanda di rimborso, o presentazione del libretto, ai sensi dell'articolo 2 di questa legge.
[2]Per tutti gli altri libretti la prescrizione e la devoluzione di cui sopra si verificano al compiersi di trenta anni dalla data dell'ultima operazione di versamento o domanda di rimborso o presentazione del libretto.
[3]I termini stabiliti con questo articolo cominceranno a decorrere dalla data della pubblicazione della legge.
[4]Per i libretti appartenenti a minori, i termini non decorrono finche' i titolari non abbiano raggiunta la maggiore eta'. Per i libretti caduti in successione e per i quali sia insorta controversia sui diritti a succedere, nonche' per quelli colpiti da opposizione, i termini decorrono dal giorno in cui la controversia sia stata legalmente definita od altrimenti rimossa.
Testo in vigore dal 18 luglio 1902 al 16 dicembre 2009
