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[1]Le telefoniste effettive addette ai servizi amministrativi e contabili, in virtu' della legge 22 giugno 1913, n. 680, potranno esservi conservate, purche' dichiarate idonee dalla Commissione di cui all'art. 11 e purche' il loro numero non ecceda la meta' di quello degli applicati come e' determinato nei quadri 1° e 2° della tabella B, annessa alla legge 19 luglio 1909, numero 528.
[2]In caso di eccedenza, le meno anziane di ruolo saranno adibite al disimpegno dei seguenti servizi:
- a)informazioni, reclami, elenchi degli abbonati;
- b)accettazione allo sportello;
- c)lavori di amanuense e di dattilografia.
[3]Il disimpegno dei suddetti servizi e' provvisorio, e le telefoniste che vi saranno addette prenderanno successivamente i posti di quelle adibite agli uffici amministrativi, a misura che questi si renderanno vacanti.
[4]Quando tutte saranno collocate negli uffici amministrativi, nei posti che posteriormente si renderanno vacanti, verranno chiamate a turno, per tempo non superiore a tre mesi, quelle telefoniste effettive che i sanitari dell'Amministrazione dichiarassero bisognevoli di temporaneo allontanamento dal servizio di commutazione.
Testo in vigore dal 3 maggio 1916 al 16 dicembre 2009
