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[1]Gli impiegati delle tabelle A e B che, per essere gli ultimi in ciascuna classe o quadro, risulteranno in eccedenza sul numero dei posti stabiliti in organico dalla presente legge, sono considerati in soprannumero, conservando pero' tutti i diritti di carriera ad uguaglianza di coloro che sono compresi nella pianta organica, nella quale saranno ricollocati a mano a mano che si verificheranno vacanze nei rispettivi quadri.
[2]Non potra' essere assunto nuovo personale in ciascuno dei quadri III, II e I della tabella A e nel quadro II della tabella B fino a quando non saranno ricollocati in pianta nei rispettivi quadri i detti impiegati in soprannumero.
Testo in vigore dal 3 maggio 1916 al 16 dicembre 2009
