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[1]Gli operai apparecchiatori e guardafili che conseguono il passaggio al quadro primo della tabella C, vi sono inscritti allo stipendio uguale a quello da essi goduto all'atto del passaggio o, quando non vi sia stipendio uguale, a quello immediatamente inferiore, conservando la differenza come assegno ad personam da assorbirsi nei futuri avanzamenti.
[2]Nell'un caso e nell'altro, la loro permanenza all'ultimo stipendio percepito nel quadro II, e' valida pel successivo avanzamento nel quadro I.
[3]Quando tale permanenza e' di durata uguale o maggiore a quella del periodo normale stabilito nel quadro I per lo stipendio uguale o inferiore predetto, gli operai promossi vanno ad occupare gli ultimi posti di stipendio immediatamente superiore del quadro I senza che nel successivo avanzamento si calcoli la precedente anzianita'.
Testo in vigore dal 3 maggio 1916 al 16 dicembre 2009
