Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 maggio 1916 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Gli operai apparecchiatori e guardafili che conseguono il passaggio al quadro primo della tabella C, vi sono inscritti allo stipendio uguale a quello da essi goduto all'atto del passaggio o, quando non vi sia stipendio uguale, a quello immediatamente inferiore, conservando la differenza come assegno ad personam da assorbirsi nei futuri avanzamenti.

[2]Nell'un caso e nell'altro, la loro permanenza all'ultimo stipendio percepito nel quadro II, e' valida pel successivo avanzamento nel quadro I.

[3]Quando tale permanenza e' di durata uguale o maggiore a quella del periodo normale stabilito nel quadro I per lo stipendio uguale o inferiore predetto, gli operai promossi vanno ad occupare gli ultimi posti di stipendio immediatamente superiore del quadro I senza che nel successivo avanzamento si calcoli la precedente anzianita'.

Testo in vigore dal 3 maggio 1916 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1916-04-27;465~art5 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari