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[1]Al direttore generale dei telefoni, nel caso che venga scelto fuori delle Amministrazioni dello Stato, in conformita' dell'art. 6 della legge 22 novembre 1908, n. 693, sullo stato degli impiegati civili, potra' corrispondersi un assegno annuo superiore allo stipendio stabilito per i direttori generali, quando egli rinunzi ad ogni diritto a conseguire pensione o indennita' di riposo.
[2]Il ministro delle poste e dei telegrafi, di concerto con quello del tesoro e udito il Consiglio dei ministri, fissera' l'ammontare di detto assegno.
[3]Tale nomina potra', a giudizio del Governo, essere vincolata ad un determinato numero di anni.
Testo in vigore dal 3 maggio 1916 al 16 dicembre 2009
