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[1]Una Commissione nominata dal ministro delle poste e dei telegrafi, fra persone estranee all'Amministrazione telefonica, accertera', nei modi che riterra' piu' opportuni, la idoneita' delle telefoniste effettive ai servizi indicati nell'art. 8.
[2]La Commissione presentera' le sue proposte al ministro entro sei mesi dalla nomina. Contro il provvedimento ministeriale che approva dette proposte sara' ammesso, nei quindici giorni dalla pubblicazione, ricorso al ministro che decidera' definitivamente.
Testo in vigore dal 3 maggio 1916 al 16 dicembre 2009
