Art. 9 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 327
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[1]Il Governo del Re e' autorizzato ad introdurre nello stato di previsione dell'entrata e in quello della spesa del Ministero delle finanze, le variazioni necessarie per l'attuazione della presente legge.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 5 giugno 1913.
[4]VITTORIO EMANUELE
[5]Facta - Tedesco - Nitti.
[6]Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.
Testo in vigore dal 6 giugno 1913 al 30 giugno 2002
