Art. 7 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 327
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[1]Con R. decreto promosso dal ministro delle finanze, sentito il Consiglio delle miniere, il Consiglio superiore di sanita' e il Consiglio di Stato, saranno determinati i territori costituenti la zona di protezione del bacino idrologico di Salsomaggiore. Nei limiti di tale zona non saranno date nuove concessioni, ne' rinnovato quelle esistenti, che abbiano per fine o anche per conseguenza indiretta estrazione di acque minerali dal sottosuolo, se non col consenso e con le cautele da stabilirsi dall'Amministrazione del demanio dello Stato che si pronunziera' sentiti i corpi consultivi anzi indicati.
[2]Alle stesse norme saranno soggette le nuove perforazioni per ricerca o estrazione di acque minerali entro i confini delle concessioni minerarie gia' esistenti nei territori anzidetti.
[3]La facolta' di dare o negare il consenso di cui sopra e' insindacabile. L'Amministrazione del Demanio e' ammessa ad esercitare diritto di prelazione sulle concessioni chieste ex-novo o in rinnovazione.
Testo in vigore dal 6 giugno 1913 al 30 giugno 2002
