Art. 6 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 327

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[1]Il Governo del Re e' autorizzato a concedere, mediante privata licitazione, per una durata non superiore ad anni quaranta ed ai patti ed alle condizioni da stabilire, sentiti i corpi consultivi, tecnici, sanitari ed amministrativi, l'esercizio delle miniere e delle aziende salifero-balneari riscattate.

[2]Per tutto quanto riguarda l'esercizio della facolta' di riscatto, il pagamento delle indennita' relative e di quelle di espropriazione, dei prezzi d'acquisto o dei corrispettivi d'uso, e in genere per l'osservanza dei diritti e degli obblighi che gli derivano dalla presente legge, il Governo del Re ha facolta' di farsi surrogare dalla persona o dall'ente che assumera' l'esercizio di cui sopra.

[3]Le disposizioni di cui nella presente legge, riguardanti tanto la Societa' G. Dalla Rosa, G. Corazza e C., quanto la Societa' terme Magnaghi sono applicabili anche nel caso che - non verificandosi il riscatto dell'azienda salifero-balneare demaniale - l'esercizio del contratto 23 marzo 1875 cessi per normale scadenza, o per altre cause previste dal contratto stesso.

Testo in vigore dal 6 giugno 1913 al 30 giugno 2002

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1913-06-05;525~art6 · fonte del testo

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