Art. 5 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 327

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[1]Qualora non intervengano all'uopo speciali accordi, il Governo del Re ha facolta' di riscattare, nel termine previsto dal primo comma dell'art. 1, applicando le norme dettate con l'art. 25 della legge 29 marzo 1903, n. 103, sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni, lo stabilimento balneare della Societa' terme Magnaghi, con gli impianti inerenti al suo completo esercizio, i pozzi e i relativi macchinari, le condotte, i terreni addetti all'azienda, il materiale complementare e gli accessori tutti, in uno con la concessione mineraria accordata in origine all'ingegnere Giuseppe Magnaghi, giusta i Regi decreti 8 giugno 1893, 29 luglio 1898 e 4 ottobre 1901 e con la facolta' di esportazione delle acque salsoiodiche naturali di cui nelle convenzioni 8 agosto 1905 e 19 maggio 1907.1

[2]Circa la costituzione del Collegio arbitrale previsto dal succitato articolo di legge per la determinazione in primo grado dell'indennita' di riscatto, ferma la nomina di due degli arbitri deferita, rispettivamente, all'Amministrazione del demanio e alla Societa' esercente, spetta al presidente del tribunale di nominare il terzo arbitro.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 19 luglio 1914, n. 728

1

La L. 19 luglio 1914, n. 728 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che "E' prorogato di un anno il termine fissato dall'art. 5 della legge 5 giugno 1913, n. 525, per la facolta' del riscatto che il Governo del Re intenda esercitare rispetto ad entrambi gli enti nell'articolo stesso indicati, ovvero rispetto ad uno soltanto di essi".

Testo in vigore dal 13 agosto 1914 al 30 giugno 2002

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 13 agosto 1914

Confronto con la versione in vigore dal 6 giugno 1913 al 13 agosto 1914.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 19 luglio 1914, n. 728

    La L. 19 luglio 1914, n. 728 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che "E' prorogato di un anno il termine fissato dall'art. 5 della legge 5 giugno 1913, n. 525, per la facolta' del riscatto che il Governo del Re intenda esercitare rispetto ad entrambi gli enti nell'articolo stesso indicati, ovvero rispetto ad uno soltanto di essi".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1913-06-05;525~art5 · fonte del testo

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