Art. 4 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 327
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[1]Nell'interesse del Demanio dello Stato, sono dichiarate di pubblica utilita' tutte le opere necessarie all'ampliamento ed alla sistemazione degli stabilimenti salifero-balneari di Salsomaggiore, giusta il piano che sara' approvato per decreto Reale promosso dal ministro delle finanze, di concerto coi ministri dell'interno e dei lavori pubblici, entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge. In detto piano saranno determinate le zone di terreno da espropriarsi per l'ampliamento e la sistemazione di cui sopra: l'indennita' correlativa sara' calcolata secondo i criteri stabiliti con gli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892 pel risanamento della citta' di Napoli.
[2]Indipendentemente dal piano suddetto il demanio ha facolta' di procedere subito alla espropriazione dell'appezzamento di terreno posto nell'abitato di Salsomaggiore, rappresentato in catasto dalle parcelle sez. V, numeri 23-h, 23 g, 28-c, 27-a, 26-a, 23-bis-c, 23-ter, 25-a, 25 bis, 25-ter, 227-b, 228-b, 229-b, nonche' dalla parcella 1763.
[3]Anche a tale espropriazione sono applicabili le dianzi ricordate disposizioni della legge pel risanamento della citta' di Napoli; agli effetti delle quali, il valore venale del mentovato appezzamento deve calcolarsi in base al prezzo unitario piu' elevato, risultante dai contratti di compra-vendita di terreni urbani in Salsomaggiore dell'estensione non inferiore ai 500 metri quadrati, registrati presso l'ufficio del registro di Borgo San Donnino nel triennio 1910-1912.
[4]A partire dalla data di presentazione di questa legge al Parlamento, sullo stesso appezzamento di terreno e' vietato di iniziare o di proseguire costruzioni di qualsiasi natura; e tali costruzioni si considerano fatte, senza d'uopo di prova, allo scopo di conseguire una maggiore indennita'.
[5]I decreti di espropriazione e di occupazione saranno emessi dal prefetto della provincia di Parma.
Testo in vigore dal 6 giugno 1913 al 30 giugno 2002
