Art. 3 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 327
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[1]Per quanto concerne la dotazione mobiliare esistente negli stabilimenti demaniali e dipendenze, e inerente o necessaria all'esercizio dell'azienda riscattata, come pure per i resti di magazzino, si intendono applicabili le norme stabilite al riguardo con gli articoli 40 e 41 del capitolato annesso al contratto 23 marzo 1875.
[2]Alla societa' cessante, peraltro, e' fatto obbligo di darne consegna all'Amministrazione del demanio nei modi e nei termini indicati al precedente articolo 2, salvo le stime di cui in appresso.
[3]Agli effetti del presente articolo, dalla dotazione mobiliare s'intendono esclusi inderogabilmente macchine, caldaie, vasche da bagno, impianti di riscaldamento, tubi e condutture, e quanto altro, avendo carattere essenzialmente immobiliare, gia' trovasi considerato nell'articolo precedente, indipendentemente da qualsiasi diversa interpretazione del contratto di appalto 23 marzo 1875 e del relativo capitolato.
[4]La stima della dotazione mobiliare, ed ove occorra la reistima, sara' deferita inappellabilmente ad un collegio di tre periti, nominati l'uno dall'Amministrazione del demanio, l'altro dalla societa' cessante e il terzo dal presidente della Corte d'appello di Parma, il quale provvedera' anche alla nomina degli altri periti, in difetto di designazione da parte di cui spetta.
[5]Il collegio peritale dovra' escludere dalla stima i mobili, che ritenesse inservibili.
[6]I mobili esclusi dalla stima saranno lasciati a libera disposizione della Societa' cessante.
Testo in vigore dal 6 giugno 1913 al 30 giugno 2002
