Art. 1 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 327
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[1]Al Governo del Re e' data facolta' di riscattare nel termine di un anno l'esercizio dei Regi stabilimenti salifero-balneari nel comune di Salsomaggiore e dell'annessa miniera «Salsomaggiore 1» ora in gestione della Societa' G. Dalla Rosa, G. Corazza e C., giusta l'atto 23 marzo 1875, e gli addizionali successivi.
[2]Alla Societa' esercente sara' corrisposto, a titolo di indennita' pel riscatto, una somma uguale a tante annualita' quanti saranno gli anni di concessione ancora da decorrere alla data in cui il riscatto si effettuera'.
[3]Tale somma sara' calcolata valutando ogni annualita' nella cifra risultante della media dei redditi annuali netti accertati, al nome della Societa' stessa, agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile, nel decennio 1904-1913, riportandone il complessivo ammontare al valore attuale, alla decorrenza del riscatto, sotto deduzione in ragione composta degl'interessi legali commerciali.
[4]Nella somma d'idennita' cosi' calcolata e liquidata si intende compresa e soddisfatta qualsiasi ragione di risarcimento o di compenso; e non si terra' conto di alcuna domanda di maggiore indennizzo, che a qualsiasi titolo presentasse la Societa' esercente.
[5]L'indennita' sara' nella somma resultante dal detto calcolo dichiarata con decreto del ministro delle finanze, che ne eseguira' il deposito presso la Cassa depositi e prestiti a favore della Societa' esercente.
[6]Eseguito il deposito, con decreto Reale promosso dal ministro delle finanze, sentito il Consiglio dei ministri, e da pubblicarsi nella Gazzetta ufficiale del Regno, sara' resa esecutoria la facolta' del riscatto autorizzata col presente articolo e sara' determinata la decorrenza del riscatto medesimo.
[7]Trascorsi sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto nella Gazzetta ufficiale, senza che siano state notificate opposizioni da parte di terzi che vantino diritti o ragioni esperibili sul prezzo del riscatto, e previo nulla osta da parte dell'Amministrazione del demanio, che attesti dell'avvenuta regolare consegna dell'azienda riscattata, come ai successivi articoli 2 e 3, la indennita' depositata sara' esigibile dagli aventi diritto, che comprovino tale loro qualita' con decreto da emettersi dal tribunale civile di Parma in Camera di consiglio.
[8]L'Amministrazione del demanio cessa da qualsiasi responsabilita', se nei sessanta giorni susseguenti alla pubblicazione del Reale decreto anzidetto nella Gazzetta ufficiale del Regno, non siano state notificate opposizioni.
Testo in vigore dal 6 giugno 1913 al 30 giugno 2002
