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[1]Con apposito regolamento saranno stabilite le norme relative al reclutamento, all'ordinamento, alla carriera e alla disciplina del personale subalterno e di servizio, nonche' tutte quelle altre che si reputeranno necessarie per l'applicazione della presente legge.
[2]Con decreti del ministro del tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni per l'applicazione della presente legge.
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a San Rossore, addi' 8 luglio 1912.
[5]VITTORIO EMANUELE.
[6]Giolitti - Tedesco.
[7]Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.
Testo in vigore dal 18 luglio 1912 al 16 dicembre 2009
