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[1]E' data in via transitoria facolta' a ciascun Ministero d'indire un unico concorso speciale d'idoneita' per i posti di ultima classe che si renderanno vacanti in ognuna delle rispettive carriere d'ordine del personale centrale e provinciale, salvo sempre eventuali diritti acquisiti e salvo quanto e' disposto dalle vigenti leggi a favore degli ex-sottufficiali, fra gli agenti sotto indicati, in servizio al 31 gennaio 1912:
- a)uscieri od inservienti che prima di ottenere tale nomina erano in nota presso il Ministero della guerra fra i sottufficiali dell'esercito o della marina, quali aspiranti ad uno degli impieghi d'ordine stabiliti dalla legge sullo stato dei sottufficiali;
- b)uscieri od inservienti ex-marescialli o ex-brigadieri delle guardie di finanza passati ad impiego civile anteriormente alla legge 19 luglio 1906, n. 367.
[2]L'ammissione degli aspiranti a tale esame sara' deliberata dal ministro, sentito il Consiglio di amministrazione di ciascun Ministero.
[3]Pel Ministero delle finanze la facolta' di cui al primo comma del presente articolo, contemplera' la meta' dei posti che si renderanno vacanti nell'Amministrazione centrale e nelle Intendenze, rimanendo, transitoriamente e cioe' fino al collocamento degli agenti riconosciuti idonei, soltanto l'altra meta' riservata ai sottufficiali dell'esercito, della marina e delle guardie di finanza.
Testo in vigore dal 18 luglio 1912 al 16 dicembre 2009
