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Per il personale contemplato dalla presente legge che nell'attuale sua posizione non abbia diritto al trattamento di riposo stabilito dal testo unico delle leggi sulle pensioni, approvato col R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70 e per tutti gl'inservienti od equiparati che saranno assunti in seguito, sara' provveduto al trattamento di riposo mediante inscrizione alla Cassa nazionale per la invalidita' e la vecchiaia degli operai secondo le norme e col concorso dello Stato che saranno stabiliti nel regolamento per l'applicazione della presente legge.
Testo in vigore dal 18 luglio 1912 al 1 gennaio 1924
