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[1]Dal 1° luglio 1912 i posti di usciere di terza classe sono conferiti in ragione di due terzi agl'inservienti che, a parere del Consiglio d'amministrazione, sieno ritenuti meritevoli. L'altro terzo presso tutte le Amministrazioni dello Stato, ad eccezione di quella dell'interno, e' riserbato ai sottufficiali dell'esercito, della marina e delle guardie di finanza che ne abbiano diritto ai sensi delle leggi sullo stato dei sottufficiali medesimi. Nell'Amministrazione dell'interno il terzo predetto e' destinato alle guardie di citta'.
[2]I posti riservati ai sottufficiali sono conferiti alternativamente, in ragione di un posto ai sottufficiali della guerra o della marina e di un posto a quelli delle guardie di finanza.
[3]In mancanza di aspiranti nella categoria dei sottufficiali o delle guardie di citta', il turno di nomina va a beneficio della categoria degli inservienti.
Testo in vigore dal 18 luglio 1912 al 16 dicembre 2009
