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[1]Dal 1° luglio 1912 nei ruoli organici del personale subalterno e di servizio delle Amministrazioni centrali indicate nell'annessa tabella A, e' istituito, in conformita' della tabella stessa, il grado di inserviente con un'unica classe a L. 1200.
[2]I nuovi posti d'inserviente e quelli speciali, oltre che agli attuali inservienti ed operai di ruolo, saranno conferiti agli agenti straordinari od avventizi che, al 31 gennaio 1912, sotto qualsiasi denominazione (inservienti, facchini, operai, ecc.) disimpegnavano presso le singole amministrazioni mansioni normali di fatica o di basso servizio, o prestavano servizio militare, sempre pero' quando il Consiglio d'amministrazione ne riconosca l'idoneita'.
[3]Gli inservienti nominati con decreto registrato dalla Corte dei conti, i quali alla data di pubblicazione della presente legge, godono di uno stipendio superiore alle L. 1200 annue, conserveranno l'eccedenza su tale somma quale assegno ad personam.
Testo in vigore dal 18 luglio 1912 al 16 dicembre 2009
