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[1]Le spese per opere di bonificazione di prima categoria sono sostenute per sei decimi dallo Stato, per un decimo dalla Provincia o Provincie interessate, per un decimo dal Comune o dai Comuni interessati, e per due decimi dai proprietari dei terreni da bonificarsi.
[2]Le spese per la bonificazione del lago Salpi e delle Maremme toscane, per la parte che e' di proprieta' demaniale, e quelle per la bonificazione di Burana, che riguardano le opere da farsi dal Governo, giusta la convenzione approvata dalla legge 30 dicembre 1892, n. 736, continueranno ad essere a carico esclusivo dello Stato.
[3]Quanto alla Valdichiana rimane impregiudicata la controversia, oggi pendente, se ed in qual misura le Provincie, i Comuni ed i proprietari interessati debbano concorrere nella spesa.
[4]Per le opere che ancora occorrono al bonificamento del bacino del Sele, il Governo terra' conto della quota di concorso, che potra' risultare dovuta dalla tenuta di Persano, e la mettera' a discarico proporzionale del contributo della Provincia, dei Comuni e dei proprietari dei terreni compresi nel raggio di bonificazione.
[5]Nulla e' innovato alla legge del 2 agosto 1897, n. 382, relativa alle spese di correzione dei corsi d'acqua, e di bonificazione nell'isola di Sardegna.
Testo in vigore dal 11 luglio 1899 al 16 dicembre 2009
