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[1]Tenuti presenti gl'impegni assunti in virtu' di leggi precedenti, e quelli che derivano dalla esecuzione delle opere autorizzate con la presente legge, l'ammontare della spesa a carico dello Stato, ed il numero degli esercizi, nei quali viene ripartita, rimangono stabiliti siccome risulta dalle allegate tabelle I, II, III e IV.
[2]A tal'uopo e' autorizzato in aggiunta al fondo di lire 5,751,100, inscritto nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dei Lavori Pubblici, per l'esercizio 1899-900, il maggiore assegnamento di lire 2,411,400 per gli esercizi 1900-1901, 1901-1902 e 1902-1903; e di lire 4,991,757,14 per gli esercizi successivi fino al 1923-1924. Per ciascuna opera sara' iscritto in bilancio un capitolo speciale.
[3]Nello stato di previsione dell'entrata saranno stanziate, di anno in anno, le rate che dovranno versare le Provincie, i Comuni ed i privati in base ai decreti di ripartizione emessi a norma dell'articolo 11.
Testo in vigore dal 11 luglio 1899 al 16 dicembre 2009
