Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 luglio 1899 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Sono abrogate tutte le disposizioni dei cessati Governi sulle bonificazioni, in quanto siano contrarie alla presente legge.
[2]Sono abrogati altresi' l'articolo 8 della legge 11 dicembre 1878, n. 4642; gli articoli 3, 8, 9, 10, 11, 12, 48, 49, 50, 51, 52, 58, 60 e 62 della legge 25 giugno 1882, n. 869; e, salvo l'eccezione fatta nel precedente articolo 20, le leggi 4 luglio 1886, n. 3962, e 6 agosto 1893, n. 463, in quanto siano contrarie alle presente legge.
Testo in vigore dal 11 luglio 1899 al 16 dicembre 2009
