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[1]Col Regolamento da emanarsi per la esecuzione della presente legge, le disposizioni del titolo 3°, capo 7°, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, Allegato F, saranno applicate alle opere di bonificazione di prima e seconda categoria, eseguite o da eseguirsi, con le modificazioni rese necessarie dalla natura delle opere stesse.
[2]Alle medesime opere di bonificazione saranno pure estese le disposizioni degli articoli 374, 375, 376, 377, 378 e 379 della predetta legge 20 marzo 1865.
Testo in vigore dal 11 luglio 1899 al 16 dicembre 2009
