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[1]Spetta alla sola autorita' amministrativa, escluso qualsiasi intervento dell'autorita' giudiziaria, il riconoscere, anche in caso di contestazione, se i lavori rispondono allo scopo cui debbono servire, alle esigenze tecniche ed alle buone regole dell'arte.

[2]In caso di espropriazione totale o parziale, permanente o temporanea di fondi, o quando vi fosse ragione a risarcimento di danni dipendenti dall'esecuzione o dall'esercizio delle opere, qualunque sia la cultura e l'industria che si esercita sul fondo, le indennita' ed i danni saranno valutati, anche in caso di contestazione giudiziaria, in via arbitramentale da tre arbitri nominati uno dal Ministro dei Lavori Pubblici, uno dal possessore o possessori dei fondi, il terzo dal Primo Presidente della Corte d'appello territoriale.

[3]Il Presidente stesso nominera' anche l'arbitro o gli arbitri non nominati dalle parti nel termine fissato.

Testo in vigore dal 11 luglio 1899 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1899-06-18;236~art24 · fonte del testo

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