Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 luglio 1899 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
La spesa che rimane a farsi per compiere i lavori di prosciugamento del lago di Bientina e paludi adiacenti, autorizzati dall'articolo 3 del Decreto Granducale toscano 18 marzo 1853, continuera' a carico dello Stato, fermo restando il contributo che si paga presentemente, per effetto dell'articolo 20 dello stesso decreto, dai proprietari dei terreni bonificati.
Testo in vigore dal 11 luglio 1899 al 16 dicembre 2009
