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Il Governo del Re, entro due anni dalla promulgazione della presente legge, procedera' alla classificazione delle opere di bonifica contenute nell'Allegato A, e fara' eseguire gli studi occorrenti a determinare la spesa di quelle dichiarate di 1ª categoria, per la esecuzione delle quali sara' impostata la somma annua di un milione per 24 esercizi a cominciare dal 1903-1904, quale contributo dello Stato. In questi limiti sara' provveduto, con apposita legge, alla ripartizione dei fondi.
Testo in vigore dal 11 luglio 1899 al 16 dicembre 2009
