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[1]Quando le opere d'una bonificazione o di uno dei bacini in cui si possa dividere, giusta l'ultimo capoverso dell'articolo 17, sieno prossime al loro compimento, il Ministero dei Lavori Pubblici promuove, anche coattivamente, ove occorra, la costituzione dei Consorzi fra i proprietari interessati per la manutenzione e conservazione delle opere eseguite.
[2]Se le opere eseguite stanno entro il perimetro di un Consorzio gia' legalmente costituito, questo funzionera' quale Consorzio di manutenzione.
[3]Quando il Consorzio si costituisca fra i proprietari di uno dei suddetti bacini parziali, i proprietari, oltre la tassa di manutenzione, continueranno a pagare quella speciale stabilita a' termini del precedente articolo 10 per le opere dell'intera bonificazione.
[4]Ai suddetti Consorzi di manutenzione, che sono obbligatori, si estendono le disposizioni degli articoli 25 e 35 della legge 25 giugno 1882, n. 869.
[5]Nel Regolamento per la esecuzione della presente legge saranno stabilite le norme speciali per la costituzione, organizzazione e funzione dei Consorzi stessi.
Testo in vigore dal 11 luglio 1899 al 16 dicembre 2009
