Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 luglio 1899 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Agli effetti di questa legge, una bonificazione si ritiene compiuta quando nel perimetro di essa siano state eseguite le opere secondo i progetti approvati, e i terreni si trovino ridotti in condizione da poter essere coltivati.
[2]Una Commissione nominata dal Ministero dei Lavori Pubblici, e composta di un ispettore del Genio civile, dell'ingegnere capo del Genio civile della Provincia, in cui si trovano le opere eseguite o la maggior parte di esse, di un delegato del Consiglio provinciale di sanita' e di un funzionario del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, dovra' accertare il compimento della bonificazione, o che sia stata eseguita direttamente dallo Stato, o, per concessione, da altro Ente.
[3]Lo stesso accertamento avra' luogo per ciascuno dei bacini separati ed indipendenti fra loro, nei quali si potra' dividere l'intero perimetro di una bonificazione, a' termini dell'articolo 10.
Testo in vigore dal 11 luglio 1899 al 16 dicembre 2009
