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[1]Una Commissione, presieduta dal Prefetto, e composta di un rappresentante della Provincia, di due delegati dei Comuni interessati, di un delegato del Consiglio provinciale di sanita' e di due persone scelte dai proprietari interessati, visitera' i lavori in corso, e inviera' ogni anno al Ministro dei Lavori Pubblici una sommaria relazione sul loro avanzamento e sulla loro esecuzione.
[2]Il Regolamento determinera' le norme per la elezione e il funzionamento della Commissione.
[3]Con lo stato di previsione, il Ministro dei Lavori Pubblici, presentera' al Parlamento ciascun anno una relazione che dia conto dell'andamento dei lavori per tutte le bonificazioni del Regno.
Testo in vigore dal 11 luglio 1899 al 16 dicembre 2009
