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[1]I progetti di massima ed esecutivi dell'opera da concedersi a termine del precedente articolo 13, dovranno essere approvati dal Ministero, sentiti i Consigli superiori dei Lavori Pubblici e di Sanita' ed il Consiglio di Stato, previo accertamento da parte dell'Ufficio del Genio civile delle condizioni di fatto e dei prezzi unitari che hanno servito di base ai progetti stessi. La quota dello Stato sara' proporzionata alla spesa prevista nei progetti esecutivi, con l'aggiunta del 12 per cento per spese di studi e compilazione di progetti, d'amministrazione e di personale, per direzione e sorveglianza; nonche' per lavori imprevisti o dipendenti da forza maggiore.
[2]La quota dello Stato, cosi' stabilita, sara' invariabile, qualunque sia per risultare l'effettivo costo dell'opera; e potra' essere vincolata a favore degli Istituti o dei privati, che anticiperanno i fondi per la esecuzione delle opere.
Testo in vigore dal 11 luglio 1899 al 16 dicembre 2009
