Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 luglio 1899 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Le somme a disposizione dell'Amministrazione, indicate nella tabella IV, accresciute delle economie che si potranno verificare nelle spese prevedute per qualche bonificazione, e degli interessi maturati sul conto corrente di cui all'articolo 5, costituiscono un fondo di riserva avente per iscopo:
- a)di sopperire a spese maggiori od impreviste per opere di bonificazione contemplate nella presente legge;
- b)di far fronte alle spese di manutenzione, fino a quando siano compiute o consegnate ai Consorzi;
- c)di provvedere ad eventuali deficienze di fondi che si verificassero per il compimento delle opere di bonificazione in corso di esecuzione, compresi i lavori di cui al seguente articolo 12, delle paludi Lisimelie, di Mondello, di Napoli, di Policastro, di Rocca Imperiale, della Marina di Catanzaro, dei Regi Lagni, dei laghi Dragone, di Acquafondata, e di Orbetello; dell'Agro Telesino, di Vada e Colle Mezzano e della Salina e Salinella San Giorgio presso Taranto; ferme rimanendo le disposizioni speciali che regolano ciascuna di dette bonificazioni;
- d)di corrispondere ai Consorzi l'interesse stabilito dal seguente articolo 13;
- e)di pagare il contributo dello Stato alle opere di bonificazione di seconda categoria, giusta l'articolo 22 della legge 25 giugno 1882, n. 869.
Testo in vigore dal 11 luglio 1899 al 16 dicembre 2009
