Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 luglio 1899 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]I lavori non potranno eseguirsi se non in base a progetti esecutivi, i quali saranno approvati con decreto Ministeriale, osservate le norme prescritte dalle leggi 17 febbraio 1884, n. 2016, sulla contabilita' generale dello Stato, e 15 giugno 1893, n. 294, sul Genio civile, dal Regolamento approvato con R. decreto 10 dicembre 1894, n. 568, e dal Regolamento approvato con decreto Ministeriale 29 maggio 1895 sulla compilazione dei progetti di opere dello Stato.
[2]Parimenti con decreto Ministeriale, sentiti il Consiglio superiore dei Lavori Pubblici ed il Consiglio di Stato, verra' stabilito il perimetro dei beni interessati nella bonificazione, ed eventualmente i bacini nei quali potra' essere divisa a' sensi dell'articolo 17; e si determineranno le quote di contributo della spesa nella proporzione indicata nell'articolo precedente. Questo contributo sara' ripartito in rate annuali da versarsi in uno spazio di tempo non minore di cinque, ne' maggiore di trenta anni, a decorrere dal 1° luglio successivo alla data dell'appalto dei lavori, secondo le norme che saranno determinate nel Regolamento per l'esecuzione della presente legge, da approvarsi sentiti il Consiglio superiore dei Lavori Pubblici ed il Consiglio di Stato.
[3]Il numero delle rate sara' determinato dal Ministro dei Lavori Pubblici, di concerto con quello del Tesoro, sentiti i pareri del Consiglio superiore dei Lavori Pubblici e del Consiglio di Stato.
[4]Ultimati i lavori, la ripartizione delle quote sara' definitivamente stabilita sulla base della spesa effettivamente occorsa.
[5]Per il pagamento del contributo delle Provincie o dei Comuni, da ripartirsi in ragione della estensione dei terreni da bonificare, posti nel rispettivo territorio, le Amministrazioni provinciali e comunali dovranno rilasciare, in conformita' della legge 19 aprile 1872, n. 759, tante delegazioni annuali sulle sovrimposte od altri cespiti diretti, quante rappresentano il contributo annuo rispettivo.
[6]Sui fondi dei proprietari compresi nel perimetro della bonificazione, sara' imposta una tassa speciale secondo i criteri fissati dall'articolo 37 della legge 25 giugno 1882, n. 869, da riscuotersi dallo Stato fino alla estinzione del suo credito, con le forme e i privilegi dell'imposta fondiaria.
[7]Questa tassa speciale deve considerarsi come un onere reale gravante sui fondi.
[8]La detta tassa sostituira' dal 1° luglio 1900 le tasse speciali stabilite in conformita' delle disposizioni del cessato Governo napolitano per la esecuzione delle opere di bonificamento.
Testo in vigore dal 11 luglio 1899 al 16 dicembre 2009
