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[1]Agli articoli 248, 275 e 280 della tariffa civile di cui nella legge 19 marzo 1911, n. 201, sono aggiunti rispettivamente i seguenti capoversi:
[2]All'art. - Il procuratore dell'attore o, in mancanza la parte attrice, all'atto della costituzione all'udienza, eseguira' in cancelleria un deposito corrispondente ai diritti di chiamata per cinque udienze, e rinnovera' lo stesso deposito, esaurito il precedente, salvo conteggio dopo la spedizione della causa.
[3]All'art. 275. - I procuratori delle parti in causa, all'atto dell'iscrizione al ruolo o della costituzione all'udienza, eseguiranno, in cancelleria, un deposito corrispondente ai diritti di chiamata per tre udienze, salvo conteggio dopo la discussione della causa.
[4]All'art. 280. - Gli avvocati delle parti in causa, all'atto del deposito in cancelleria del ricorso e del contro ricorso eseguiranno altresi' il deposito del diritto di chiamata.
Testo in vigore dal 6 luglio 1912 al 16 dicembre 2009
