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[1]Il Governo del Re provvedera' al coordinamento in testo unico delle disposizioni della presente legge rispettivamente di quelle delle leggi 12 dicembre 1907, nn. 754 e 755, e procedera' alla formazione dei relativi regolamenti, nel primo dei quali saranno anche disciplinate le norme per il versamento dei contributi personali degli ufficiali giudiziari alla Cassa di previdenza.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 2 luglio 1912.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]FINOCCHIARO-APRILE.
[6]Visto, Il guardasigilli: FINOCCHIARO-APRILE.
Testo in vigore dal 6 luglio 1912 al 16 dicembre 2009
